Contro il Presidente della giunta della regione Lazio per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa della regione Lazio approvata nella seduta del 24 novembre 1999 e con modifiche nella seduta del 2 febbraio 2000 (e trasmessa al Commissario del Governo il 10 febbraio 2000), concernente "iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarieta' internazionale", e in particolare dei suoi artt. 2, 6, 8, 10, 12, 13 e 19, per esorbitanza dalle competenze attribuite alle regioni in materia di cooperazione allo sviluppo (violazione dell'art. 2, comma 4 e 5, legge 26 febbraio 1987 n. 49). 1. - Nella seduta del 24 novembre 1999 il Consiglio regionale della regione Lazio approvava un testo di legge regionale concernente "iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarieta' internazionale". Il Governo della Repubblica rinviava la deliberazione legislativa al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, rilevandone l'illegittimita' "in quanto nel suo complesso esorbita dalle competenze attribuite alle regioni in materia di cooperazione allo sviluppo dalla vigente legge 26 febbraio 1987, n. 49, materia costituente parte integrante della politica estera riservata allo Stato ..." e segnalando, in particolare, alcune disposizioni che piu' specificamente invadevano la competenza statale. Il Consiglio regionale nella seduta del 2 febbraio 2000 ha riapprovato, a maggioranza assoluta, il precedente testo normativo, apportandovi solo alcune modificazioni che non sono idonee a superare le censure governative, avendo solo attenuato ma non eliminato i vizi denunciati. 2. - Il testo legislativo regionale, invero, nel suo complesso esorbita dalle competenze attribuite alle regioni in materia di cooperazione allo sviluppo dalla vigente legge 26 febbraio 1987, n. 49, materia costituente parte integrante della politica estera nazionale riservata allo Stato anche dalla recente legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali. Infatti il testo regionale, in particolare negli artt. 2 e 6, sia pure con le modifiche e integrazioni apportate, e negli artt. 12, 13 e 19, prevedendo la realizzazione di iniziative dirette regionali, individuando essa i soggetti della cooperazione internazionale, attribuendo alla regione la competenza a indicare i Paesi destinatari degli interventi di cooperazione decentrata con un semplice richiamo alle indicazioni del Governo, e prevedendo una autonoma programmazione regionale delle iniziative di cooperazione internazionale senza l'indispensabile rispetto delle procedure richieste dalla legislazione statale vigente, eccede, come gia' rilevato, dalle competenze regionali. Come pure precisato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 53 del 1996, in base all'art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 49 del 1987, le regioni possono accedere all'attivita' di cooperazione esclusivamente avanzando proposte allo Stato al fine di svolgere alcune delle attivita' indicate nella legge stessa, con la possibilita' di attuare tali attivita' anche attraverso le proprie strutture pubbliche, stipulando, ove sia opportuno, apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri. L'affidamento, quindi, della competenza sostanziale alla regione viola i principi dettati dal sopradescritto art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 49 del 1987, integrando una lesione della riserva dello Stato in materia di politica estera. Inoltre le disposizioni dettate dall'art. 8, sia pure con le modifiche apportate, prevedendo iniziative di cooperazione internazionale e di sviluppo di settori economici nei Paesi da cui provengono gli immigrati, i rifugiati ed i profughi, eccedono dalla competenza regionale invadendo la esclusiva competenza statale in materia di politica estera. Infine, l'attivita' di collaborazione prevista dall'art. 10, comma 2, puo' espletarsi solamente previa informazione al competente Ministero degli affari esteri. Poiche' le disposizioni come sopra denunciate caratterizzano la legge regionale nel suo complesso, e' questa stessa che nella sua intierezza si presenta costituzionalmente illegittima.